
A Pontremoli tre docenti universitari hanno spiegato il diritto e le novità normative
Ha fatto bene l’Amministrazione Comunale di Pontremoli ad ospitare tre esperti di alto livello per illustrare una materia ampia e complessa e che presenta scadenze di adeguamento degli Statuti. Emanuele Rossi e Pierluigi Consorti della Scuola Superiore Sant’Anna e Luca Gori dell’Università di Pisa hanno illustrato sabato 22 giugno nelle Stanze del Teatro della Rosa la materia del loro libro edito da pochi giorni dal Mulino di Bologna “Diritto del Terzo settore”.
Al di fuori del privato sociale e del mercato è detto Terzo settore l’insieme di enti privati e di enti non profit che associano volontari per soddisfare bisogni sociali. La distinzione è però errata o perlomeno impropria perché tutti gli enti sono non profit ma non tutti i non profit sono Terzo settore (è il caso, ad esempio dei partiti politici). Già nell’Ottocento erano sorte società di mutuo soccorso, nel tempo ne sono sorte molte altre, leggi diverse ne disciplinavano i settori operativi a proprio modo fino al Decreto Legge n. 117 del 2017 che ha unificato le tante leggi in un solo contenitore e ha fatto revisione organica della disciplina vigente relativa alle imprese sociali e al servizio civile di enti del Terzo settore.
È una disciplina composita che alle norme del Codice Civile aggiunge quanto disposto dalle leggi sul volontariato del 1991, sugli enti non commerciali, sulle ONLUS (acronimo per Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). Nel 1987 un Decreto Legge aveva disciplinato le Organizzazioni Non Governative (O.N.G.) impegnate in aiuti umanitari. Gli enti del Terzo settore non hanno controllo pubblico, hanno finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, senza lucro soggettivo. È molto consistente l’elenco delle attività svolte (prestazioni sanitarie, educazione, ambiente, patrimonio culturale, paesaggio, sport, svago), è importante distinguere quelle di interesse generale e quelle con finalità plurime.
Gli enti del Terzo settore fanno azioni di volontariato gratuito, mutuo, solidale ad ampio raggio e per essere definiti tali devono essere iscritti al Registro Unico Nazionale. I relatori hanno esposto in chiara sintesi una materia problematica perché la qualificazione giuridica non è uguale a quella di attività sociale, complessa è la questione fiscale. La legge distingue quattro modalità delle attività: volontaria, mutualità per dare benessere collettivo, erogazione di servizi e scambio, essere iscritti. Ad attività già riconosciute in passato si sono aggiunte le reti associative, gli enti filantropici, gli atipici e nuovi enti privati.
Gli enti già iscritti passano automaticamente al Registro Unico Nazionale con adeguamento dello Statuto per eventuali ripensamenti, modifiche, eliminazioni di articoli. Le due anime del Terzo settore sono quella legata al volontariato e l’attività imprenditoriale, disciplinata fiscalmente. Le imprese sociali oggi registrate sono soltanto 774, ma quelle che lo vorrebbero sono 82.231: è un fallimento della legge del 2006 che contempla benefici a favore delle imprese sociali, ma non li eroga, la causa sono anche qui i troppi vincoli delle pratiche burocratiche.
Il Terzo settore può cooperare e progettare con le amministrazioni pubbliche con modi e deleghe dirette, le convenzioni devono essere stipulate solo da ODV (Ordinamento del Volontariato) e da APS (Attività Promozione Sociale). L’adeguamento dello Statuto ha avuto un prolungamento fino al 2 agosto 2019 per le organizzazioni già costituite prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo settore, gli emendamenti si possono fare fino al 30 giugno 2020, mancano anche i decreti attuativi. Ulteriori specifiche questioni sono state affrontate negli interventi del pubblico.
(m.l.s.)