Il 22 e 23 marzo (salvo ricorsi) alle urne per confermare o respingere la riscrittura di 6 articoli della Costituzione sul potere giudiziario. In ballo una diversa idea di magistratura ma anche gli equilibri politici

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati si terrà il 22 e il 23 marzo. La legge costituzionale è stata approvata definitivamente dal Senato il 30 ottobre e, non avendo ricevuto il voto di almeno due terzi dei deputati e dei senatori nella seconda rilettura, secondo quanto previsto dall’articolo 138 della Costituzione, è stata sottoposta a referendum confermativo su richiesta dei parlamentari, sia di maggioranza sia di opposizione.
Entra così nel vivo la campagna per accettare o rifiutare l’unica vera riforma che la maggioranza e il governo hanno approvato in questa legislatura. La riforma della magistratura introduce in Costituzione una netta divisione tra le carriere dei magistrati giudicanti (i giudici) e quelli requirenti (i pubblici ministeri).

Ma cosa prevedono le modifiche a 6 articoli della Seconda parte della Costituzione promosse dalla destra?
Formalmente non è messa in discussione l’autonomia del potere giudiziario, ma si specifica che la magistratura “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente” e che “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni”.
Vi saranno “distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”, per le quali saranno le leggi ordinarie, in assenza di previsioni costituzionali, a stabilire la disciplina dei concorsi (uno solo o due diversi?) e della formazione dei magistrati (un’unica Scuola Superiore della Magistratura o due?).

Le competenze dell’organo di autogoverno della magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), vengono ripartite in tre nuovi organi.
I primi due sono un CSM per la magistratura giudicante e uno per quella requirente, presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica e composti, per quanto riguarda la componente fino ad oggi eletta dal Parlamento in seduta comune, da membri sorteggiati da un elenco predisposto dal Parlamento e, per quanto riguarda la componente “togata”, da membri sorteggiati tra l’intera categoria, secondo una procedura che sarà stabilita da una legge ordinaria.
Il terzo organo partorito dalla riforma è una Alta Corte disciplinare che assorbe le funzioni di CSM e Cassazione circa i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. La Corte sarà composta da 15 giudici: tre “laici” (cioè giuristi universitari, non magistrati), nominati dal Presidente della Repubblica, tre “laici” estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune, a cui si affiancheranno sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie.
Quella del sorteggio è una modalità inedita, non prevista per nessun organo costituzionale in nessuna Costituzione del mondo, che degrada la democrazia e i suoi principi di rappresentanza.
Ma per i fautori del Sì alla riforma ciò spezzerà il “correntismo”, cioè la gestione delle nomine dei giudici e dei provvedimenti disciplinari sulla base della comune appartenenza alle aree politico-culturali dei membri del CSM.
Per i contrari alla riforma, invece, l’eliminazione della rappresentanza elettiva sulla base di liste favorirà centri di potere nascosti e l’assoluta imprevedibilità delle scelte dei sorteggiati, non più maturate attraverso la discussione, i seminari e i documenti delle singole correnti.
Ne uscirebbe una magistratura indebolita con, all’interno dei tre organi, una componente politica – sorteggiata, ma dopo una selezione preventiva di idonei a far parte della lista – più forte della componente togata, determinata da un sorteggio “secco”.
Nelle intenzioni della maggioranza di governo che ha approvato la riforma, la separazione delle carriere tra giudici e PM conferirà al giudice del processo penale equidistanza tra difesa e accusa, dando più credibilità al sistema della giustizia italiana. Per i contrari, il solo fatto che giudice e pubblico ministero facciano parte del medesimo ordine non incide sulle sentenze, dal momento che, le assoluzioni in primo grado sono pari al 50%, percentuale che sale al 69,7% in appello.
Per questi, piuttosto, si paventa il rischio che una magistratura requirente trasformata in una sorta di “avvocato dell’accusa”, sia portata ancora meno a valutare/ricercare anche elementi a favore dell’indagato e, nel caso, a chiedere l’archiviazione o l’assoluzione, adottando approcci tutt’altro che garantisti.
È su questi temi che gli italiani (senza quorum) saranno chiamati a pronunciarsi. Ci sarà tempo, nelle settimane che precederanno il referendum, per valutare il referendum e le sue conseguenze negli equilibri politici.
Davide Tondani



