Nuova legge sulla legittima difesa: una spinta alla giustizia fai da te?

Approvata in via definitiva dal Senato

14armi_legittima_difesaIl Senato ha approvato in via definitiva, giovedì 28 marzo, le nuove norme sulla legittima difesa. Una legge fortemente voluta dalla Lega all’insegna dello slogan “la difesa è sempre legittima”. Ma che cosa stabilisce effettivamente il provvedimento, oggetto di molte polemiche anche dentro la maggioranza di governo? I punti chiave sono contenuti nei primi due articoli.
Nell’articolo 1 si afferma che “sussiste sempre il rapporto di proporzione” nei casi di legittima difesa in casa o sul luogo di lavoro se taluno “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”. In un comma successivo si aggiunge che “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.
Nell’articolo 2, che riguarda i casi di “eccesso colposo”, “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità” ha agito “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
C’è da precisare un aspetto decisivo: non è vero che con la nuova legge chi si difende sparando al ladro (per esemplificare) eviterà l’apertura di un procedimento giudiziario: sarà sempre la magistratura a dover verificare la situazione alla luce delle norme vigenti. Dovrà essere appurato da un magistrato se ci siano state “aggressione” e intrusione con “violenza o minaccia di uso di armi” affinché la difesa armata sia lecita. Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per la valutazione del “grave turbamento”, che richiederà un impegno interpretativo molto rilevante da parte della magistratura.
Verrebbe quasi da dire – e molti osservatori lo hanno fatto – che a livello applicativo non cambierà poi molto; fermo restando il danno creato dalla diffusione dell’idea di una giustizia fai da te. Del resto, la legge interviene su un problema che riguarda pochissimi casi di processi.
Secondo i dati diffusi dal servizio studi del Senato, nella fase dibattimentale i procedimenti iscritti per “difesa legittima” sono stati cinque nel 2013, nessuno nel 2014, tre nel 2015, due nel 2016; quelli per “eccesso colposo” in legittima difesa sono stati due nel 2013, nessuno nel 2014, uno nel 2015, due nel 2016.
Anche per questo il segretario dell’Associazione nazionale magistrati, Alcide Maritati, ha parlato di una legge “inutile e dannosa”. Lo stesso Maritati ha sottolineato un profilo problematico della nuova normativa dal punto di vista costituzionale, laddove anche la difesa dei “beni” (e non della propria incolumità personale) viene espressamente indicata come giustificatoria di una reazione che può implicare l’uccisione del malvivente.