

Non so perché, ma quando ho saputo che alla Pontremolese, oltre al resto, erano stati inflitti 10 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione calcistica per la questione Gabrielli occorsa nella passata stagione, mi è venuto in mente Silvio Berlusconi. Scherzi del caso, del tutto inconsapevoli, da rinviare a turbamenti inconsci che uno si porta dietro dall’infanzia e che riemergono nel momenti in cui senti che qualcosa ti induce a rievocare l’incomprensibile.
Eppure, i fatti derivanti dalla decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Toscano del 26 luglio scorso, che hanno portato ad una sentenza storica, che, come affermato anche nel testo non ha precedenti, tanto che, come suggeriscono più alte sfere “è necessario che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto sulla scorta dei precedenti e del sistema; nella difformità dei precedenti, …”, hanno indotto ad infliggere a:
– Pier Giorgio Aprili Presidente della GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919 per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti contestati: inibizione di mesi 8;
– Alessandro Barontini quale dirigente accompagnatore: inibizione di mesi 8;
– Mirko Gabrielli calciatore: squalifica giornate 8; – alla GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919, per i medesimi fatti: 10 punti di penalità da scontarsi nella stagione 2024-25 e € 1.000,00 di ammenda.
Una bazzecola, derivante dalla “conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale – che – potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative; alla luce del carattere equitativo del processo sportivo”. Difatti, il sostituto Procuratore Federale, forse inconsapevole del concetto di “equitativo”, aveva fissato il tutto sul numero 17, probabilmente non afflitto da manie persecutorie a livello scaramantico, fermandosi però a 15 per i punti di penalizzazione. Non crediamo che la vicenda meriti un commento, ma semmai la pena fermarsi sul neologismo “afflittività” che rende pienamente ragione alla sentenza perché solo provocando afflizione si riesce a portare alla correzione dell’errore, specie quando si sia preso atto che “la buona fede di tutti deferiti è innegabile, ma può fungere da mera attenuante e, ovviamente, non da scriminante”. Quanto basta per continuare a pensare alla buon’anima di Silvio che, nella vita, qualche errore lo ha commesso, ma ha avuto anche ragione in tante cose che è meglio non rievocare. Si dice che la Pontremolese abbia presentato ricorso! Restiamo in attesa… (l.b.)