L’atto sessuale sarà considerato violenza in assenza di un consenso consapevole e attuale della vittima

Il 19 novembre la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge che modifica l’art 609-bis del Codice penale relativo alla violenza sessuale, introducendo esplicitamente “il consenso libero e attuale” quale elemento discriminante per il reato stesso.
Più semplicemente: la legge stabilisce che ogni atto sessuale praticato senza un consenso chiaro, espresso in condizione di piena consapevolezza dell’altra persona è reato, è violenza. Se tale proposta, attualmente all’esame del Senato, completerà l’iter legislativo, il cambio di prospettiva, non sarà solo normativo ma anche culturale.
“Finalmente il principio ‘solo sì è sì’ sarà pienamente riconosciuto e non saranno più tollerate giustificazioni basate sull’abbigliamento o sul comportamento della vittima al momento della violenza. La norma avrà anche un impatto educativo molto significativo, contribuendo ad affermare una cultura del consenso nella nostra società e nella formazione delle persone che operano nel sistema giudiziario”, ha dichiarato la Sezione italiana di Amnesty International, promotrice della campagna “#IoLoChiedo – Il sesso senza consenso è stupro!”.
Definita da alcuni, con eccesso di entusiasmo, “rivoluzionaria”, è effettivamente una norma che favorisce un ribaltamento di ruoli fin troppo tristemente noti. Se prima, in sede processuale, erano le vittime a dover dimostrare di non avere in alcun modo “provocato” molestie o violenze; ora “dovrebbero essere” (dato l’intricato sistema legislativo italiano, se l’ottimismo è lecito, il condizionale è d’obbligo) gli accusati a dimostrare non solo l’esplicito consenso, ma anche la condizione di piena consapevolezza della vittima al momento del consenso.

Riaffermare che lo stato di vulnerabilità psico-fisica sia da considerarsi incompatibile con la consensualità è un altro lodevole aspetto della norma: pensando al numero incalcolabile di vittime che subiscono abusi in stato di semi-incoscienza derivato del consumo di alcol o droghe (talvolta somministrate loro con l’inganno), la legge, portando a considerare “prova di reato” proprio ciò che fino a poco tempo fa era considerato “un alibi”, fungerebbe così anche da deterrente.
L’entrata in vigore della legge, inoltre, allineerebbe l’Italia agli standard internazionali più alti relativi alla prevenzione della violenza di genere (coerentemente con i principi previsti dal “Convenzione di Istanbul” ratificata dal nostro Paese nel 2013) e proprio in prossimità del 25 novembre, ventisettesima “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”.

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)
Eppure nonostante l’innegabile valore della proposta, forti preoccupazioni sono state espresse da più parti: che ne sarà degli uomini accusati ingiustamente di molestie da donne in realtà consenzienti? Come faranno a dimostrare la loro innocenza? E come tutelarsi da mogli/compagne/fidanzate che per vendicarsi di torti reali o imaginari muovessero accuse di stupro? Cosa rispondere a tali obiezioni? Che la calunnia è sempre esistita e che tutti possono essere accusati ingiustamente di ogni reato esistente? Che una falsa accusa non pregiudica la validità di una norma?
Forse un confronto tra i dati sulle violenze subite dalle donne in un anno e il numero di uomini finiti in carcere per una accusa non comprovata di stupro negli ultimi cinquant’anni, potrebbe aiutare.
(Giovanna Bianchi)



