La tutela costituzionale estesa ad ambiente, ecosistema e biodiversità

Emendati due articoli della Costituzione: l’ecologia entra a far parte della Carta

Un significativo aggiornamento ha investito la Costituzione. Con una maggioranza superiore ai due terzi dei membri dell’assemblea, sia il Senato (in novembre), sia la Camera (la settimana scorsa) hanno approvato in seconda lettura la modifica degli articoli 9 e 41 della Carta, inserendovi la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi e vincolando l’iniziativa economica al non recare danno a salute e ambiente.
La maggioranza dei due terzi conseguita esclude il possibile ricorso ad un referendum confermativo e rende la novazione dei due articoli effettiva con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per la prima volta dal 1948 si modifica, ampliandolo, uno degli articoli contenuti nei Principi fondamentali, l’articolo 9. Il testo originale prevedeva che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Ora a questo si aggiunge che la Repubblica “tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
La Costituzione prima d’oggi non riconosceva esplicitamente la tutela dell’ambiente come principio fondamentale, non per una mancata attenzione dei costituenti, ma perché la sensibilità ambientale, le tematiche ecologiche e i temi dello sviluppo sostenibile si fecero spazio nell’opinione pubblica e nel dibattito politico, con la relativa legislazione, solo a partire dai primi anni ’70 del secolo scorso. La Corte costituzionale, in mancanza di espliciti riferimenti, a partire dagli anni ‘80 ha riconosciuto l’importanza della tutela ambientale interpretando l’articolo 9 insieme con l’articolo 32 della Costituzione, che riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Il nuovo testo dell’articolo 9 rende quindi espliciti valori che fino ad oggi non li erano, nemmeno dopo che nel 2001, con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, si inserì un riferimento nel nuovo articolo 117 della Costituzione, che disciplina la ripartizione di competenze tra le regioni e lo Stato e che affidava a quest’ultimo “la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.
Altrettanto significativa è la modifica all’articolo 41 sulla libertà di impresa. Il testo del 1948 prevede che “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, a cui si aggiungono ora le parole “alla salute e all’ambiente”. L’articolo si chiudeva con la previsione che “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”, emendato aggiungendo anche i fini “ambientali”.
Il nuovo articolo 41, quindi, aggiorna il concetto di utilità sociale dell’attività di impresa e il raggio d’azione dello Stato nella programmazione economica, senza stravolgere il delicato compromesso tra le tre culture politiche (cristiana, social-comunista e liberale) che scrissero la Costituzione e che sono ben visibili nell’articolo: un risultato ben distante da quella riforma dello stesso articolo che Giulio Tremonti propose nel 2011 e che consisteva nell’affermare che “è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”.

Davide Tondani