Il primo dicembre il Ministero ha fornito il dato degli autovelox autorizzati.

Sono sette gli autovelox della Lunigiana presenti sul sito del Ministero e quindi gli unici ufficialmente autorizzati a rilevare le infrazioni ai limiti di velocità. Infatti dal primo dicembre il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato online l’elenco ufficiale degli autovelox autorizzati sul territorio nazionale.
Prima di quella data amministrazioni ed enti locali dovevano registrare sul sito del ministero i dispositivi presenti sul proprio territorio: attraverso una piattaforma messa a disposizione dal MIT si dovevano indicare i dati dello strumento. Gli autovelox rimasti fuori da questo elenco devono ora essere spenti e in caso contrario la multa è da ritenersi nulla. Gli autovelox censiti dal ministero in Italia sono stati 3.625, tra apparecchi fissi, mobili e in movimento.
La situazione in Lunigiana

Andando alla Lunigiana gli autovelox attualmente sono 7: 2 a Fivizzano (entrambi sulla SS. 63), uno a Licciana Nardi (Terrarossa, statale della Cisa), uno a Villafranca (Cisa, località Standa), uno a Filattiera (Scorcetoli, statale della Cisa), uno a Pontremoli (Santa Giustina sulla statale della Cisa), uno ad Aulla (sulla strada comunale di Pallerone).
“Sono tutti approvati e registrati”, fanno sapere dall’Unione di Comuni della Lunigiana che nel frattempo ha condiviso con la prefettura la collocazione degli autovelox.
Ora quindi se arriva una multa da un autovelox il primo passo è verificare se il dispositivo che ha rilevato l’infrazione sia tra quelli censiti dal ministero. Se il nome dell’apparecchio non compare nell’elenco la multa è da considerarsi nulla e può essere contestata.
Ma resta aperta la questione dell’omologazione.
Risolta la pratica della registrazione dei controllori della velocità, rimane però il problema dell’omologazione non risolto dal Governo. Un “caos autovelox” che dura oramai da oltre un anno e mezzo, ovvero da quando la Cassazione, ad aprile 2024, ha stabilito la nullità delle multe elevate dagli apparecchi approvati ma non omologati.
Il ministero, che nel frattempo non ha ancora stabilito la procedura di omologazione, ha sostenuto con una circolare che la differenza tra i due termini sia puramente formale, ordinando ai prefetti di rigettare i ricorsi e di impugnare le sentenze dei giudici basate sulla mancanza di omologazione. Molti avvocati suggeriscono di presentare comunque ricorso, confidando che la sentenza della Cassazione ha valore come fonte di diritto, a differenza della circolare ministeriale, che invece ha solo un valore amministrativo.
Insomma una situazione ingarbugliata che, siamo sicuri, proporrà ancora discussioni e tensioni.



