Approvata dal Senato in via definitiva. Con le “disposizioni anticipate di trattamento” ogni cittadino può definire i trattamenti a cui non acconsente. Ma non c’è la chiarezza necessaria.
In forza della legge sulle “disposizioni anticipate di trattamento”, quella sul fine vita, approvata definitivamente dal Senato il 14 dicembre 2017, ogni cittadino maggiorenne può, direttamente o attraverso un fiduciario, definire, in maniera vincolante, i trattamenti a cui non acconsente. Una massiccia campagna d’opinione ha salutato questa legge come un baluardo di civiltà, in quanto il nostro ordinamento si sarebbe allineato con quello degli stati più evoluti.
Vicini ai malati con amore autentico
Il “testamento biologico” è stato adottato dagli USA fin dal 1991. Anche là sono stati rilevati punti critici: ci sono le interpretazioni soggettive che portano a decisioni diverse per lo stesso caso e anche l’orientamento del malato può cambiare nel tempo. In Italia il Gruppo di Studio SIGG ha raggiunto le stesse conclusioni. La comunicazione paziente ed efficace non può essere sostituita dalle caselle di un formulario. Oggi, in virtù dei progressi della medicina, assistiamo alla cronicizzazione di molte malattie fino a poco tempo fa mortali. Ma, se il malato, anziano, fragile e cronico, diventa un “problema da risolvere”, allora l’intera medicina cambia assetto. Aprire la possibilità di abbattere il malato, con il suo consenso, è una semplificazione del “problema”. Basterà convincerlo di essere una pietra d’inciampo per la famiglia e per la società. Assistiamo all’orrore di certi personaggi che affermano di voler “salvare” i malati attraverso il suicidio: il vero orrore non è la malattia, ma sono l’abbandono, la solitudine, gli sguardi di compatimento o di fastidio, il sentirsi un peso per gli altri. Questo è l’inferno da cui il malato vuole essere liberato ed esistono modi che non passano dalla soppressione, ammantata di distorta pietà, ma dal prendersi carico di lui e della sua fatica, senza mai trasmettergli l’impressione di essere un peso, dall’aiutarlo, attraverso l’amore autentico, a scoprire la dignità della propria vita, anche nella sua condizione. Il che non vuol dire “costringerlo” a vivere, ma vuol dire, semplicemente, non lasciarlo solo.
Purtroppo si tratta di un testo fragile, che non ha la chiarezza necessaria: l’unico elemento evidente è la possibilità di rifiutare a priori qualsiasi tipo di trattamento. Nonostante questo, sono già emerse prepotenti le grida di “non è abbastanza!”, ad esigere una legalizzazione sic et simpliciter dell’eutanasia. Questa non è mai citata nella legge e quasi tutti i parlamentari favorevoli, fatta eccezione per i radicali, hanno negato che essa la permetta.
Bastava comporre un articolo che dichiarasse che il popolo italiano rifiuta l’eutanasia. Ma non c’è. Finora, in caso vi fosse qualche possibilità di recupero del paziente, si procedeva con le terapie e con i supporti strumentali indicati dalle linee guida, cercando di ottenere il consenso per ogni singolo gesto terapeutico. Se le prospettive di recupero venivano meno, iniziava la desistenza terapeutica, senza interrompere le cure ordinarie e l’assistenza di base.
L’alleanza terapeutica tra curanti e curato è stata boicottata già nel titolo della legge, che parla di “disposizioni” e non di “dichiarazioni anticipate di trattamento”. In forza di questa legge, un paziente cosciente, non in fase terminale di malattia, bisognoso di essere idratato e nutrito artificialmente, potrebbe ordinare la sospensione di nutrizione e idratazione, ma spesso questi non sono trattamenti sanitari, bensì semplici atti di sostegno vitale.
Ma la legge non fa alcuna distinzione. In caso di conflitto fra il medico e il paziente (o il fiduciario), sarà chiamato a pronunciarsi il giudice e se questi autorizzasse la sospensione, il medico sarebbe chiamato ad obbedire, nonostante le sue convinzioni contrarie. Sarà pur vero che, nella pratica concreta, il paziente verrebbe affidato a un altro sanitario (anche della stessa struttura) disposto ad agire conformemente alle richieste, ma nella legge questo non c’è scritto.
Per gli ospedali amministrati da religiosi, nei quali potrebbe non esserci nessuno disposto a sospendere i supporti vitali, si apriranno ulteriori contenziosi. Inoltre non è stato previsto un registro nazionale delle “disposizioni”. Quindi anche la certezza della volontà non è garantita in modo ordinato ed organico. Perciò il monitoraggio dell’applicazione della legge, previsto come obbligatorio, appare aleatorio.
Davide e Pierantonio Furfori